Servizio RLS territoriale

“L’RLST è colui che svolge le attività del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in quelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza direttamente dai lavoratori all’interno dell’azienda stessa.”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Questa figura è regolamentata dall’ *Art. 47, comma 3 del D.Lgs 81/08 ove viene descritto come colui che svolge le attività del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in quelle aziende o unità produttive del territorio nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza direttamente dai lavoratori all’ interno dell’azienda stessa. *Art.47, comma 3: Rappresentante dei Lavoratori- nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di nomina eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparato produttivo secondo quanto previsto dall’ Art. 48.

LE ATTIVITA’ DELL’RLST

(art.50 del D.Lgs. 81/08) Il compito dell’RLST è quello di farsi portavoce dei lavoratori per tutte le questioni che hanno a che fare con la sicurezza sul lavoro, sulla salute e sulla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Può accedere ai luoghi di lavoro.

Deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individualizzazione programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione dell’azienda o unità produttiva in cui opera.

Deve essere consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al servizio di prevenzione (prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente)

Partecipa all’organizzazione della formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Informa dei problemi riscontrati durante le sue ispezioni.

Partecipa alla riunione periodica Art. 35 del D.Lgs. 81/08.

Promuove l’elaborazione, individualizzazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.

ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RLST

In caso di mancata elezione dell’RLS Aziendale, il datore di lavoro può nominare, attraverso il rapporto con la propria STA EBIGEN di riferimento, un Rappresentante Territoriale accreditato all’Albo Nazionale EBIGEN. Per l’attribuzione della figura di un RLST verrà richiesto all’azienda un contributo economico proporzionale al numero di addetti presenti in azienda. Effettuata la nomina da parte dell’azienda, di comune accordo, l’RLST potrà accedere ai luoghi di lavoro aziendali e svolgere le proprie attività. I verbali e le osservazioni effettuate dagli RLST verranno inviate a EBIGEN che provvederà ad asseverare la sicurezza in azienda.

EBG – UGL CONFIMEA ha istituito un Albo Nazionale RLST all’interno del quale sono accreditate figure professionali adeguatamente formate che svolgono attività di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza. Gli RLST EBIGEN sono figure interne alle sedi territoriali EBIGEN dislocate su tutto il territorio italiano.

Modulo RLS Territoriale

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